La pena non può essere concepita come una vendetta perché la sua funzione è complessa e multifattoriale, dal momento che deve unire aspetti retributivi, quello di punire chi ha commesso il male, preventivi, quello di dissuadere altri dal commettere reati ed impedire al reo di reiterare il reato e soprattutto rieducativi, dovendo mirare al reinserimento sociale del condannato, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione italiana.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (art.3 CEDU).

(Alfredo Lonoce su fb)